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Le News di UGL sugli Assistenti di Volo

TANTI MOTIVI PER SCIOPERARE!!! – VENERDI’ 27 GENNAIO 2012 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30

January 27th, 2012

Il prossimo 27 gennaio dalle 13.30 alle 17.30 FILT CGIL – FIT CISL – UILT – UGL TRASPORTI sciopereranno per rivendicare il mancato rispetto degli accordi siglati tra Azienda e le Scriventi il 4 Marzo 2011. I motivi che ci hanno portato ad attivare il più estremo degli strumenti di lotta nei confronti della CAI sono molti:

CIGS: Nell’accordo erano previste 160 assunzioni dei colleghi ancora in cassa integrazione, come primo step del riassorbimento dell’intero bacino, ad oggi solamente 38 di essi sono stati assunti. E’ inutile scrivere in quale condizione emotiva versano i colleghi ancora in attesa di essere richiamati, per questo motivo e per tutti i colleghi ancora in cigs scioperiamo!!

SOLIDARIETA’ ESPANSIVA: Ad oggi stiamo ancora aspettando delle risposte chiare su che fine abbiano fatto i cosiddetti contributi figurati. I tanti colleghi in solidarietà non sanno se è l’INPS o l’Azienda ad aver commesso l’errore di non versare o non far versare i suddetti contributi. In aggiunta numerosi lavoratori sono in attesa di poter modificare tale istituto, ma che l’Azienda continua a negare. Per questo scioperiamo!!!

PART-TIME: Entro la fine dello scorso anno l’Azienda doveva accogliere 550 part-time, ad oggi ci sono ancora tantissimi colleghi in attesa di essere chiamati, e come se non bastasse a partire dal 4 Gennaio 2012, l’Azienda ha aggiunto una clausola che toglie ogni tipo garanzia e di sicurezza della stabilità di tale istituto. Per questo motivo scioperiamo!!!

CAI SECOND: La situazione discriminatoria in cui versano i colleghi ex Volare è a dir poco imbarazzante, oltre ad essere la metà di loro ancora in Cassa Integrazione, gli IME: altri riescono a volare poche ore avendo un solo aereo (spesso rotto), e soprattutto non avendo gli stessi diritti dei colleghi CAI. Per questa situazione scioperiamo!!!

RETRIBUZIONI EX AIRONE: Non basterebbero 5 volantini per elencare tutti i problemi che i colleghi ex Airone hanno nelle loro buste paga, tutti problemi che incidono fortemente sullo stipendio mensile, basterebbe solo pensare che l’Azienda dovrebbe trattare il problema con un riferimento di legge quale l’Art. 2112 del codice civile, invece si diverte ad interpretarlo a suo piacimento, ma a discapito dei colleghi. Per questo motivo scioperiamo!!!!!

DISPOSIZIONI PROGRAMMAZIONE: Come è noto le cosiddette YYY, non sono un errore di battitura del foglio turni ma è un modo alternativo creato dall’Azienda “unilateralmente” per coprire buchi di attività, ma in maniera machiavellica è utilizzato anche per assorbire i riposi sporcati da attività e mai più pagati o restituiti.

PER TUTTI I MOTIVI SOPRA ELENCATI DOBBIAMO SCIOPERARE TUTTI INSIEME, RITROVANDOCI COME UN’UNICA CATEGORIA UNITA E COMPATTA MOSTRANDO LA VERA FACCIA DI CHI LAVORA E VUOLE FAR VALERE I PROPRI DIRITTI!!!!!!!!

SCIOPERO!
27 gennaio 2012
dalle ore 13:30 alle ore 17:30

Gen 2012

Tempi veloci e….. part time fai da te.

January 19th, 2012

La recente vicenda del part time e delle clausole relative recepite ed inserite a tempo di record non appena e’ variata la legge, ci ha fatto vedere come le aziende ed in particolare la nostra, siano oggi prontissime a cogliere al volo qualsiasi variazione del mondo del lavoro ed interpretarla a proprio vantaggio, rasentando sempre la legittimita’ e la legalita’ di tali interventi.

Inserire le novita’ in merito al part time infatti, prevederebbe – secondo i nostri consulenti legali -una condivisione su tempi e modalita’ che a tutt’oggi non c’e’.

La nostra risposta in merito e’ stata ovviamente immediata, dichiarando un procedura di raffreddamento che ove non porti ad una soluzione condivisa, non potra’ che portare ad un’altra forte azione di contrasto.

Queste situazioni vanno a gettare “benzina sul fuoco” su tante altre situazioni complesse e con gia’ uno sciopero dichiarato per il prossimo 27/01 ed annunciano un 2012, estremamente difficile che vede la nostra categoria con il contratto scaduto – stiamo lavorando per dare un impulso alle procedure di rinnovo – ed al centro di innumerevoli problemi a tutt’oggi irrisolti e non piu’ procastinabili.

Lasciateci dire che all’alba di annunciate riforme importanti nel mondo del lavoro sarebbe opportuno che si lasciasse un po’ da parte l’avventurismo con il quale vengono “calate” nella realta’ tali novita’ e bisognerebbe ricercare al massimo soluzioni condivise, in particolar modo in un settore come il nostro, così sensibile alla crisi economica in atto.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, sappiamo perfettamente che il pareggio di bilancio è un’esigenza condivisa e fondamentale per il futuro della “casa comune”, ma tutto cio’ deve essere affrontato nel rispetto delle leggi, dei contratti e dei lavoratori, non si possono disattendere accordi importanti che prevedono il reinserimento nel mondo del lavoro di numerosi colleghi ancora in regime di cassaintegrazione e pretendere di fare a meno del nostro apporto, esacerbare gli animi in un contesto come il nostro non potra’ che aumentare i problemi invece che derimerli.

Notizia dell’ultimo minuto, giunge la convocazione per il giorno 17 gennaio p.v., per discutere in procedura di raffreddamento, di questa situazione.

Vi terremo costantemente aggiornati.

UGL – Assistenti di Volo
13 gennaio 2012

Attività di programmazione Base Milano

January 19th, 2012

Gentili colleghi,
nell’ottica di una sempre maggiore focalizzazione delle problematiche della base di Milano, vorremmo approfondire, per chiarire lo stato dell’arte, due importanti questioni relative all’impiego dei colleghi della base stessa, ovvero:

l’impiego su più aeroporti della regione Lombardia.
In merito all’annoso problema dei molteplici aeroporti sui quali ancora oggi veniamo impiegati ricordiamo che Il principio normativo cui fare riferimento e’ il REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 del 16 dicembre 1991 concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.
L’allegato III di tale regolamento, al CAPO Q, LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO, chiarisce in prima istanza che “…l’operatore designa una base di servizio per ogni membro dell’equipaggio”, definendo successivamente la base di servizio stessa come “…il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato” .
Risulta quindi chiaro come tale definizione individui un singolo luogo.
Siamo ben consci della gravità del problema e dell’aggravio di costi e di fatica operazionale che l’impiego su molteplici aeroporti comporta per tutti i colleghi della base.
Ormai da tempo stiamo affrontando la questione, che e’, insieme ad altri temi altrettanto seri, oggetto di ripetuti incontri delle OO/SS con l’azienda.
Siamo assolutamente determinati nel voler risolvere questa intricata vicenda. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di tali incontri.

Programmazione lungo raggio di base Milano in Winter Season.

La seconda questione riguarda l’impiego della Winter Season che è effettuato dai colleghi del Lungo Raggio di Milano e che apparentemente in modo sorprendente, coinvolge al momento anche l’impiego di colleghi provenienti da base Roma.
Questa “novità programmatoria” ha destato un certo smarrimento in molti di noi; a seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti, abbiamo ritenuto di effettuare un attento studio dei turni pubblicati, permetteteci quindi di fare maggiore chiarezza sulla questione.
In premessa, dai controlli, ci risulta un impiego medio, per ciascun A/V di L/R pari al 76% su voli di lungo da Malpensa.
Il nostro impegno e’ quello di garantire non solo un mantenimento, ma anche un incremento di tali percentuali.
Inoltre, come tutti voi saprete, con l’inizio della Winter Season, e’ iniziata nella base, la programmazione di voli charter.
L’aumento del numero di voli, che ha aggiunto, alle tre destinazioni “storiche”, New York, Tokyo e Miami, appunto le destinazioni charter, ha reso necessario l’utilizzo di risorse anche di base Roma, per evitare che il settore E – quello di L/R – venisse sovra-dimensionato da eccessive abilitazioni a titolo definitivo.
Questo incremento di abilitati, avrebbe comportato, col successivo cambio di stagione e col venir meno della programmazione charter, una caduta drastica dell’impiego e delle ore effettuate dai colleghi di L/R su direttrici intercontinentali originanti da Malpensa.
La temporanea decisione di non interferire con le dimensioni dell’organico di Base Milano e del numero di abilitati in questo settore, ci consente di poter affermare che, il livello di ore volate e di partenze dall’aeroporto della Malpensa, per i colleghi del settore di lungo potra’ essere garantito anche con il prossimo orario estivo.
Se questo non avvenisse state pur certi che una nostra reazione non potrebbe tardare.
Vigileremo quindi in tal senso e vi terremo aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.

RSA Base Milano – UGL

Milano 13 gennaio 2012

CTD…. AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE

January 19th, 2012

Il progressivo mutamento del mercato del lavoro, che in questi ultimi anni ha visto la trasformazione del concetto di mobilità in sostanziale perenne precarietà‘, rende stringente la necessità di supporto costante nei confronti dei Lavoratori a tempo determinato.

Nel corso degli anni la sempre maggior frammentazione dei contratti di lavoro è diventata una vera e propria piaga sociale: questo quadro di generale depauperamento dei diritti, ha evidentemente avuto ripercussioni, anche e soprattutto, nel nostro ambito lavorativo.

Da tempo, l’impegno della nostra Organizzazione è quello di continuare a porre al centro della propria azione la tutela e la salvaguardia dei diritti che, le leggi vigenti, riconoscono ai Lavoratori con contratto a tempo determinato.

In questa ottica la nostra attenzione è rivolta alla garanzia di accesso per i suddetti Colleghi, alle norme previste dall’attuale sistema di welfare: nello specifico pensiamo alla possibilità‘ di accesso al diritto all’indennità‘ di disoccupazione ordinaria, che, tali norme, riconoscono solo a coloro i quali maturino un totale di almeno 52 settimane lavorative nei 2 anni precedenti la stessa domanda.

E’ nostra ferma determinazione, dunque, quella di agire, sensibilizzando l’Azienda nel voler garantire a tutti i Colleghi CTD il numero di giornate lavorative necessarie e sufficienti alla maturazione di tale indennità‘.

Sarà, pertanto, nostro categorico impegno quello di continuare a renderci, come sempre abbiamo fatto, voce e megafono dei Colleghi CTD nei confronti di Alitalia, rendendo possibile a tutti coloro i quali si trovino ad affrontare questi tempi difficili, l’accesso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente.

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Roma, 14 gennaio 2012

RSA AA/VV UGL TRASPORTI

Visita il sito uglav.org

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI 2012: L’INPS MANDA IN PENSIONE IL MODELLO «DL 86/88 BIS»

January 19th, 2012

L’INPS, confermando quanto già aveva anticipato lo scorso anno con la Circolare n° 13 del 28.01.2011, riconferma alle proprie Strutture, tramite il Messaggio n° 966 del 17.01.2012, che alla domanda di disoccupazione con requisiti ridotti non debba essere più allegato il modello “DL86/88 bis” a cura del datore di lavoro.

Ciò è reso possibile dal fatto che, a partire dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011, il flusso delle denunce retributive mensili (UniEmens) è implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.

Ciò comporterà, quindi, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell’INPS, evitando di gravare azienda e lavoratore dell’obbligo di produrre il modello «D.L. n. 86/1988 bis» con i dati relativi al rapporto di lavoro.

Solo nel caso in cui i dati INPS non siano aggiornati al momento della presentazione della domanda delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore la relativa documentazione (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Nel suddetto messaggio, viene infatti specificato che:

“Dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato. Ciò permetterà il superamento della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall’azienda ove quest’ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.”

Dal 19 gennaio 2012, dunque, sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato.
La domanda va presentata dal 01/01/2012 al 31/03/2012 presso le sedi INPS e, solo in futuro, anche telematicamente nell’apposita area dedicata ai servizi per il cittadino , che, a tutt’oggi, risulta “ancora” in costruzione…

RSA AA/VV UGL TRASPORTI

Roma, 18 gennaio 2012

Visita il sito UGLAV.ORG

CAF & CFS…. si…. anche se in part time o in solidarietà espansiva!

December 28th, 2011

Gentili colleghi,

vi informiamo che a seguito dell’ultimo aggiornamento del General Basic è stata modificata la regolamentazione inerente l’utilizzo dei CAF e dei CFS, consentendo finalmente l’utilizzo di questi strumenti anche al P.N. in part time e in solidarietà espansiva.

Riteniamo questo piccolo risultato, un importante passo in avanti che pone la parola fine a questa assurda ed inspiegabile decisione aziendale che di fatto, discriminava i colleghi.

Vi alleghiamo la dicitura del paragrafo inerente l’oggetto, all’appendice”K”:

“…I CFS e CAF non possono essere utilizzati dal PN che abbia la licenza temporaneamente sospesa. Pertanto, ricade in tate fattispecie il personale assente per malattia, infortuni, inidonieità IML, maternità, aspettativa e CIGS…”


RSA UGL TRASPORTI

Roma 15-12-2011

Comunicazione urgente riferita al personale attualmente in CIGS.

December 14th, 2011

Gentili colleghi,

ricordiamo che con la circolare n. 94 del 8 luglio 2011, l’INPS ha fornito precise indicazioni sugli adempimenti per personale, anche navigante, dei vettori aerei percettore di CIGS e mobilità.

Nello specifico il punto D di predetta circolare, che si allega per opportuna conoscenza, si richiede che tutti i lavoratori (personale di volo e personale di terra) forniscano entro il 31 dicembre di ogni anno una autocertificazione che attesti di non aver svolto, nell’anno in corso, attività lavorativa remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti.

I Piloti dovranno allegare copia del libretto di volo.

Per le modalità di autocertificazione fare riferimento all’allegato modello SR84 reperibile sul sito www.inps.it.

Il modello di autocertificazione deve essere inoltrato alla Struttura INPS territorialmente competente.

Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, l’autocertificazione deve essere presentata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A. Gli indirizzi sono reperibili a questo link: :

http://www.inps.it/AgendaSedi/?bi=14&link=Le+sedi%3cbr+%2f%3e+INPS.

Oltre che di persona è possibile inviare la documentazione tramite raccomandata A.R. o posta certificata.

Vi informiamo che la mancata presentazione di questa autocertificazione comporta la sospensione del trattamento di integrazione economica.

Considerata la difficoltà oggettiva nel poter raggiungere tutti i colleghi posti in CIGS, chiediamo un aiuto a tutti i colleghi che ricevono tale comunicazione, nel veicolare tale informativa.

Per ogni ulteriore informazione Vi invitiamo a contattarci.

RSA AA/VV UGL TRASPORTI


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 08/07/2011
Circolare n. 94
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: art. 1-bis D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni, in Legge 3 dicembre 2004, n. 291; art. 2 D.L. 28 agosto 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 27 ottobre 2008, n. 166: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie; disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi. Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e delle comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991 e sussistenza del diritto alle prestazioni. Salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche. Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2 legge 27 ottobre 2008 n. 166 e successive modifiche.
SOMMARIO: Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie e in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: A) normativa; B) gestione amministrativa delle
comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991; C) salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche; D) attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2 legge 27 ottobre 2008 n. 166 e succ.
mod.; E) verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni. Le disposizioni di cui alla presente circolare, sostituiscono la Circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 e il messaggio n. 023240 del 15/09/2010.
A) Normativa
L’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale e di riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, a decorrere dal 1 gennaio 2005, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi e il trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
La legge n. 166/2008,recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese incrisi, ha incrementato i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità previsti dalla suindicata legge 291/2004, per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi e, in riferimento alla medesima normativa, ha sostituito la parola “derivanti”, con la parola “derivate”. Il comma 4, dell’art. 8, Legge n. 160/1988 regola la fattispecie del lavoratore che svolga attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale straordinaria. Il comma 5, della citata normativa, recita: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della attività”.
Ne deriva che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione. Solo in presenza di preventiva comunicazione, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito (Circolari n. 171/1988, n. 75/2007, n. 130/2010). Si ricorda, inoltre, che durante il periodo di concessione dell’integrazione salariale è opportuno che il beneficiario comunichi la propria reperibilità. In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza deltrattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991), con la sospensione della relativa indennità. In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla competente Struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
L’omissione di tale comunicazione nei termini di legge, determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall’ articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996.
Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità. Si evidenzia che, ai sensi del comma 10. art. 19, legge n. 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1 quinquies, legge 291/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
B) Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991.
a) Integrazioni salariali: comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni preventive compilate dai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono le medesime stabilite nel messaggio n. 029489 del 23/11/2010, lettera b), ovvero:
1. alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
2. alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga
la prestazione integrativa del F.T.A.;
3. al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la predetta comunicazione preventiva deve essere presentata:
1. alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del
F.T.A;
2. all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per i motivi di cui al suindicato punto 3) e per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare
all’INPS.
La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo. La comunicazione inoltrata secondo le modalità di cui al predetto messaggio è, valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione preventiva ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, per la prestazione di CIGS e per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo. La comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per beneficiare della possibilità di cumulo tra le citate prestazioni e il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa. In tal caso, come previsto nel citato messaggio, alla comunicazione preventiva deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente ogli peratori INPS di valutare la compatibilità e cumulabilità dell’attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l’integrazione salariale fruita e per stabilire l’entità della prestazione integrativa accessoria del Fondo speciale (Circolare 130/2010 e relativo messaggio n. 029489 del 23/11/2010 emanato per l’applicazione della delibera n. 22/2009 adottata dal Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – F.T.A.).
b) Mobilità: comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991. La comunicazione richiesta ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, ai sensi dell’ art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, deve essere presentata alle Sedi territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, con le modalità di inoltro suindicate ed è valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione, entro il termine dei 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, sia per la prestazione di mobilità che per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.
Inoltre, la comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per comunicare anche nell’ipotesi di rioccupazione, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nei limiti previsti dal punto 4 della Circolare n. 67 del 14 aprile 2011. In tal caso, ai fini dell’accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso dovrà dichiarare il reddito che prevede di ottenere nell’anno solare, come stabilito al punto 4.1 della predetta Circolare che dispone anche per i successivi adempimenti.
Modello di comunicazione.
L’ apposito modello per le comunicazioni previste dalle lettere a) e b), “Comunic. L. 160 e 223 COD SR83”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti per l’inserimento nel fascicolo personale del lavoratore.
C) Mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche. In materia di mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo, è intervenuta la normativa JARFCL 1, emendamento 7, applicata attraverso la “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo licenze di pilotaggio”, Ed. 7, approvata dall’ ENAC con delibera del C.d.A. n. 11 del 22/02/2010 che, al capitolo 1.245, ha dettato le regole in materia del mantenimento delle licenze di tipo commerciale (CPL) e trasporto pubblico di linea (ATPL) delle cosiddette “abilitazioni per tipo” o “per classe” di velivolo (Type Rating o Class Ratings) ed inoltre, al capitolo 1.025, ha disposto in materia di validità delle licenze e delle abilitazioni. In particolare, il capitolo 1.025, JAR – FCL 1, Sezione 1, punto b) e c), prevede: “La validità della licenza dipende dalla validità delle abilitazioni ivi contenute e dal certificato di idoneità medica. La licenza viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni”.
Il capitolo 1.245, JAR – FCL 1, Sezione 1, Subparte F, punto a), specifica: “ Le abilitazioni per tipo e le abilitazioni per classe veivoli plurimotore hanno validità di un anno dalla data di rilascio, o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”. “Le abilitazioni per classe monomotore pilota singolo hanno la validità di due anni dalla data di rilascio o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”. A seguito delle modifiche normative introdotte, si forniscono le nuove indicazioni operative, condivise con l’ ENAC – Direzione Regolazione Personale di Volo. Il conseguimento, il ripristino e il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, regolati dalla vigente normativa con specifiche e diversificate modalità di addestramento eaccertamenti di idoneità, sono registrate e aggiornate nel data base informatico dell’ENAC, a seguito della verifica del verbale del controllo in volo o al simulatore e relativa check list, presentati dall’esaminatore che attesta l’e fettuazione dell’attività minima annuale da parte del pilota. Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore.
Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo delle comunicazionidi cui ai punti a) e b).
Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l’autocertificazione di seguito indicata. Ai fini dell’accertamento del periodo neutro, è necessario che l’Istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati. Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all’INPS, nel terminedi 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un’autocertificazione, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni. All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l’interessato deve autocertificare la conformità all’originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato.
Anche per il rinnovo delle abilitazioni per classe “SEP Land” che hanno una validità di due anni, ai fini del computo del periodo neutro, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, il personale pilota deve autocertificare il periodo di addestramento, nei medesimi tempi e formalità sopra descritti. Il rinnovo o il ripristino delle licenze, il cui periodo massimo di durata è quinquennale, dipende dal mantenimento o ripristino delle abilitazioni possedute ed è formalizzato in via amministrativa dall’ENAC, pertanto non si configurano aspetti di competenza dell’ INPS.
Anche nel caso di mancato rinnovo o ripristino delle abilitazioni, il periodo di attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente all’addestramento, sarà considerato periodo neutro ove sia autocertificato con le modalità sopradescritte. In mancanza della presentazione dell’autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
Il modello di autocertificazione, “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti che lo inseriranno nel fascicolo personale del lavoratore. Le Strutture territoriali competenti, nei casi in cui occorra ricostruire il percorso delle attività svolte dal personale pilota, a partire dall’inizio della prestazione fruita, richiederanno l’esibizione degli originali dei libretti di volo eventualmente esauriti durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, oppure ne chiederanno la copia integrale di cui il pilota dovrà autocertificare la conformità agli originali in suo possesso, accludendo la copia fotostatica di un documento in suo possesso.
L’ assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall’esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l’attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata.
Infine si precisa che, i compensi/proventi percepiti per l’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento dei titoli e certificazioni areonautiche del personale pilota, soggiacciono:
per la prestazione di CIGS, al principio del cumulo dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale e la prestazione accessoria dell’F.T.A. (Circolare n. 130/2010, Delibera n. 22/2009 F.T.A.); per l’indennità di mobilità ordinaria alle disposizioni di cui alla Circolare n. 67/2011.
Il personale navigante non pilota , come recentemente precisato dall’ENAC, non è tenuto a presentare l’ autocertificazione, in quanto per il conseguimento e il mantenimento dell’ Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS), non è prevista alcuna attività di volo, pertanto eventuali periodi di lavoro svolti durante la percezione delle prestazioni sono assoggettati agli obblighi di comunicazione di cui alle lettere a) e b).
D) Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2 legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod. (Personale navigante e personale di terra).
L’ Istituto, ai sensi del comma 4 dell’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., eroga i trattamenti di CIGS, mobilità ordinaria e relativi benefici contributivi, nei limiti delle risorse pubbliche stabilite dalla normativa. A tal fine è necessario un corretto e puntuale monitoraggio di possibili situazioni che possano confliggere con gli obblighi imposti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali e con l’erogazione delle relative prestazioni.
Fermo restando l’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicate, il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e prestazione integrativa del Fondo, di cui all’ art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2, commi 1 e 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., deve presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un’autocertificazione ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., nella quale attesti di non aver svolto, nell’ anno in corso, attività lavorativa remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’ INPS.
Per il personale pilota, all’autocertificazione dovrà essere allegata copia del libretto di volo di cui l’interessato dovrà autocertificare, con le predette formalità, la conformità all’originale in suo possesso. L’ apposito modello di autocertificazione, “Autocert. attiv. lav. estero COD SR84”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere inoltrato anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti. Il modello di autocertificazione deve essere inoltrato alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e alla Struttura INPS territorialmente competente che liquida la prestazione integrativa del F.T.A.
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, l’autocertificazione deve essere presentata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A. Le Strutture territoriali competenti, inseriscono nel fascicolo personale la documentazione esibita dai lavoratori.
In mancanza della presentazione della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, inviano agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
E) Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni. Le Strutture territoriali dell’ Istituto, ai fini della corrente erogazione delle prestazioni, devono esercitare il controllo istituzionale demandato ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, ricorrendo a tutti gli strumenti di conoscenza e vigilanza di cui dispongono, verificando che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS o mobilità, abbia ottemperato all’obbligo delle comunicazioni di inizio di nuova attività lavorativa. Si rappresenta che l’eventuale inosservanza delle suindicate disposizioni dà luogo a responsabilità amministrativa/contabile, considerato altresì che le spese per le prestazioni di integrazione salariale straordinaria o di mobilità e i connessi benefici contributivi sono erogati dall’ Istituto in base alle risorse pubbliche specificamente stanziate dallo Stato ed anche le prestazioni erogate dal Fondo Trasporto Aereo sono finanziate da apporti prevalentemente pubblici.
Qualora dagli esiti dei controlli esperiti risulti la rioccupazione del personale, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già debitamente presentate all’Istituto e le autocertificazioni di cui alpunto C) relativo alla salvaguardia del mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche, nell’eventualità di accertata omissione delle suindicate comunicazioni all’Istituto, le predette Strutture dovranno procedere alla declaratoria di decadenza dal diritto al trattamento in applicazione della vigente normativa e al conseguente recupero delle prestazioni erogate, nonchè del trattamento integrativo accessorio della prestazione principale corrisposto dal Fondo Speciale ex art 1- ter della legge n. 291/2004.
L’esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di competenza. Le Strutture territoriali, oltre agli ulteriori adempimenti di legge, segnaleranno i nominativi e gli importi erogati indebitamente, distinti tra prestazione erogata dall’INPS e l’ integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso.
Il Direttore Generale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 08/07/2011
Circolare n. 94
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: art. 1-bis D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni, in Legge 3 dicembre 2004, n. 291; art. 2 D.L. 28 agosto 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 27 ottobre 2008, n. 166: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie; disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi. Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e delle comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991 e sussistenza del diritto alle prestazioni. Salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche. Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2 legge 27 ottobre 2008 n. 166 e successive modifiche.
SOMMARIO: Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie e in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: A) normativa; B) gestione amministrativa delle
comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991; C) salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche; D) attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2 legge 27 ottobre 2008 n. 166 e succ.
mod.; E) verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni. Le disposizioni di cui alla presente circolare, sostituiscono la Circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 e il messaggio n. 023240 del 15/09/2010.
A) Normativa
L’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale e di riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, a decorrere dal 1 gennaio 2005, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi e il trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
La legge n. 166/2008,recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese incrisi, ha incrementato i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità previsti dalla suindicata legge 291/2004, per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi e, in riferimento alla medesima normativa, ha sostituito la parola “derivanti”, con la parola “derivate”. Il comma 4, dell’art. 8, Legge n. 160/1988 regola la fattispecie del lavoratore che svolga attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale straordinaria. Il comma 5, della citata normativa, recita: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della attività”.
Ne deriva che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione. Solo in presenza di preventiva comunicazione, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito (Circolari n. 171/1988, n. 75/2007, n. 130/2010). Si ricorda, inoltre, che durante il periodo di concessione dell’integrazione salariale è opportuno che il beneficiario comunichi la propria reperibilità. In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza deltrattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991), con la sospensione della relativa indennità. In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla competente Struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
L’omissione di tale comunicazione nei termini di legge, determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall’ articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996.
Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità. Si evidenzia che, ai sensi del comma 10. art. 19, legge n. 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1 quinquies, legge 291/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
B) Gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991.
a) Integrazioni salariali: comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni preventive compilate dai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono le medesime stabilite nel messaggio n. 029489 del 23/11/2010, lettera b), ovvero:
1. alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
2. alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga
la prestazione integrativa del F.T.A.;
3. al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la predetta comunicazione preventiva deve essere presentata:
1. alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del
F.T.A;
2. all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per i motivi di cui al suindicato punto 3) e per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare
all’INPS.
La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo. La comunicazione inoltrata secondo le modalità di cui al predetto messaggio è, valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione preventiva ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, per la prestazione di CIGS e per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo. La comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per beneficiare della possibilità di cumulo tra le citate prestazioni e il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa. In tal caso, come previsto nel citato messaggio, alla comunicazione preventiva deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente ogli peratori INPS di valutare la compatibilità e cumulabilità dell’attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l’integrazione salariale fruita e per stabilire l’entità della prestazione integrativa accessoria del Fondo speciale (Circolare 130/2010 e relativo messaggio n. 029489 del 23/11/2010 emanato per l’applicazione della delibera n. 22/2009 adottata dal Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – F.T.A.).
b) Mobilità: comunicazioni ex art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991. La comunicazione richiesta ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, ai sensi dell’ art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, deve essere presentata alle Sedi territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, con le modalità di inoltro suindicate ed è valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione, entro il termine dei 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, sia per la prestazione di mobilità che per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.
Inoltre, la comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per comunicare anche nell’ipotesi di rioccupazione, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nei limiti previsti dal punto 4 della Circolare n. 67 del 14 aprile 2011. In tal caso, ai fini dell’accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso dovrà dichiarare il reddito che prevede di ottenere nell’anno solare, come stabilito al punto 4.1 della predetta Circolare che dispone anche per i successivi adempimenti.
Modello di comunicazione.
L’ apposito modello per le comunicazioni previste dalle lettere a) e b), “Comunic. L. 160 e 223 COD SR83”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti per l’inserimento nel fascicolo personale del lavoratore.
C) Mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche. In materia di mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo, è intervenuta la normativa JARFCL 1, emendamento 7, applicata attraverso la “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo licenze di pilotaggio”, Ed. 7, approvata dall’ ENAC con delibera del C.d.A. n. 11 del 22/02/2010 che, al capitolo 1.245, ha dettato le regole in materia del mantenimento delle licenze di tipo commerciale (CPL) e trasporto pubblico di linea (ATPL) delle cosiddette “abilitazioni per tipo” o “per classe” di velivolo (Type Rating o Class Ratings) ed inoltre, al capitolo 1.025, ha disposto in materia di validità delle licenze e delle abilitazioni. In particolare, il capitolo 1.025, JAR – FCL 1, Sezione 1, punto b) e c), prevede: “La validità della licenza dipende dalla validità delle abilitazioni ivi contenute e dal certificato di idoneità medica. La licenza viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni”.
Il capitolo 1.245, JAR – FCL 1, Sezione 1, Subparte F, punto a), specifica: “ Le abilitazioni per tipo e le abilitazioni per classe veivoli plurimotore hanno validità di un anno dalla data di rilascio, o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”. “Le abilitazioni per classe monomotore pilota singolo hanno la validità di due anni dalla data di rilascio o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”. A seguito delle modifiche normative introdotte, si forniscono le nuove indicazioni operative, condivise con l’ ENAC – Direzione Regolazione Personale di Volo. Il conseguimento, il ripristino e il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, regolati dalla vigente normativa con specifiche e diversificate modalità di addestramento eaccertamenti di idoneità, sono registrate e aggiornate nel data base informatico dell’ENAC, a seguito della verifica del verbale del controllo in volo o al simulatore e relativa check list, presentati dall’esaminatore che attesta l’e fettuazione dell’attività minima annuale da parte del pilota. Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore.
Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo delle comunicazionidi cui ai punti a) e b).
Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l’autocertificazione di seguito indicata. Ai fini dell’accertamento del periodo neutro, è necessario che l’Istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati. Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all’INPS, nel terminedi 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un’autocertificazione, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni. All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l’interessato deve autocertificare la conformità all’originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato.
Anche per il rinnovo delle abilitazioni per classe “SEP Land” che hanno una validità di due anni, ai fini del computo del periodo neutro, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, il personale pilota deve autocertificare il periodo di addestramento, nei medesimi tempi e formalità sopra descritti. Il rinnovo o il ripristino delle licenze, il cui periodo massimo di durata è quinquennale, dipende dal mantenimento o ripristino delle abilitazioni possedute ed è formalizzato in via amministrativa dall’ENAC, pertanto non si configurano aspetti di competenza dell’ INPS.
Anche nel caso di mancato rinnovo o ripristino delle abilitazioni, il periodo di attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente all’addestramento, sarà considerato periodo neutro ove sia autocertificato con le modalità sopradescritte. In mancanza della presentazione dell’autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
Il modello di autocertificazione, “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti che lo inseriranno nel fascicolo personale del lavoratore. Le Strutture territoriali competenti, nei casi in cui occorra ricostruire il percorso delle attività svolte dal personale pilota, a partire dall’inizio della prestazione fruita, richiederanno l’esibizione degli originali dei libretti di volo eventualmente esauriti durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, oppure ne chiederanno la copia integrale di cui il pilota dovrà autocertificare la conformità agli originali in suo possesso, accludendo la copia fotostatica di un documento in suo possesso.
L’ assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall’esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l’attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata.
Infine si precisa che, i compensi/proventi percepiti per l’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento dei titoli e certificazioni areonautiche del personale pilota, soggiacciono:
per la prestazione di CIGS, al principio del cumulo dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale e la prestazione accessoria dell’F.T.A. (Circolare n. 130/2010, Delibera n. 22/2009 F.T.A.); per l’indennità di mobilità ordinaria alle disposizioni di cui alla Circolare n. 67/2011.
Il personale navigante non pilota , come recentemente precisato dall’ENAC, non è tenuto a presentare l’ autocertificazione, in quanto per il conseguimento e il mantenimento dell’ Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS), non è prevista alcuna attività di volo, pertanto eventuali periodi di lavoro svolti durante la percezione delle prestazioni sono assoggettati agli obblighi di comunicazione di cui alle lettere a) e b).
D) Attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2 legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod. (Personale navigante e personale di terra).
L’ Istituto, ai sensi del comma 4 dell’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e commi 1 e 2, art. 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., eroga i trattamenti di CIGS, mobilità ordinaria e relativi benefici contributivi, nei limiti delle risorse pubbliche stabilite dalla normativa. A tal fine è necessario un corretto e puntuale monitoraggio di possibili situazioni che possano confliggere con gli obblighi imposti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali e con l’erogazione delle relative prestazioni.
Fermo restando l’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicate, il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e prestazione integrativa del Fondo, di cui all’ art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2, commi 1 e 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., deve presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un’autocertificazione ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., nella quale attesti di non aver svolto, nell’ anno in corso, attività lavorativa remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’ INPS.
Per il personale pilota, all’autocertificazione dovrà essere allegata copia del libretto di volo di cui l’interessato dovrà autocertificare, con le predette formalità, la conformità all’originale in suo possesso. L’ apposito modello di autocertificazione, “Autocert. attiv. lav. estero COD SR84”, è reperibile sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere inoltrato anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti. Il modello di autocertificazione deve essere inoltrato alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e alla Struttura INPS territorialmente competente che liquida la prestazione integrativa del F.T.A.
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, l’autocertificazione deve essere presentata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A. Le Strutture territoriali competenti, inseriscono nel fascicolo personale la documentazione esibita dai lavoratori.
In mancanza della presentazione della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, inviano agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
E) Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni. Le Strutture territoriali dell’ Istituto, ai fini della corrente erogazione delle prestazioni, devono esercitare il controllo istituzionale demandato ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, ricorrendo a tutti gli strumenti di conoscenza e vigilanza di cui dispongono, verificando che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS o mobilità, abbia ottemperato all’obbligo delle comunicazioni di inizio di nuova attività lavorativa. Si rappresenta che l’eventuale inosservanza delle suindicate disposizioni dà luogo a responsabilità amministrativa/contabile, considerato altresì che le spese per le prestazioni di integrazione salariale straordinaria o di mobilità e i connessi benefici contributivi sono erogati dall’ Istituto in base alle risorse pubbliche specificamente stanziate dallo Stato ed anche le prestazioni erogate dal Fondo Trasporto Aereo sono finanziate da apporti prevalentemente pubblici.
Qualora dagli esiti dei controlli esperiti risulti la rioccupazione del personale, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già debitamente presentate all’Istituto e le autocertificazioni di cui alpunto C) relativo alla salvaguardia del mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche, nell’eventualità di accertata omissione delle suindicate comunicazioni all’Istituto, le predette Strutture dovranno procedere alla declaratoria di decadenza dal diritto al trattamento in applicazione della vigente normativa e al conseguente recupero delle prestazioni erogate, nonchè del trattamento integrativo accessorio della prestazione principale corrisposto dal Fondo Speciale ex art 1- ter della legge n. 291/2004.
L’esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di competenza. Le Strutture territoriali, oltre agli ulteriori adempimenti di legge, segnaleranno i nominativi e gli importi erogati indebitamente, distinti tra prestazione erogata dall’INPS e l’ integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso.
Il Direttore Generale

“Azienda…?” Assente!

December 14th, 2011

In data 12 dicembre u.s. le scriventi OO.SS. si sono incontrate presso il Dicastero competente con la controparte aziendale, per procedere nello svolgimento della seconda fase della procedura di raffreddamento. Oggetto della procedura erano le seguenti tematiche:

Assunzioni Lavoratori in CIGS;
Solidarietà Espansiva;
Part Time;
Cai Second;
Tematiche retributive dipendenti ex Airone;
Disposizione Programmazione;
Riteniamo concluso un percorso che ci ha visto chiudere negativamente la procedura!!

L’Azienda si è mostrata assente da tutti i punti di vista: sia nel tentativo di risolvere le questioni in oggetto; sia nel voler coinvolgere le parti sindacali in un confronto costruttivo.

Quello che ci rimane di questa procedura, sono solamente le non risposte date dall’azienda ai nostri numerosi interrogativi; a parte il perpetuo rinnovo a voler ottemperare agli Accordi del 4 Marzo c.a., enunciato dall’azienda, che suona oramai come un disco rotto.

E’ inaccettabile per noi, concedere la quasi totalità dei Part-Time (550) previsti dal suddetto Accordo, senza che questo abbia fatto maturare la riassunzione di un solo collega dalla Cassa Integrazione a partire dallo scorso Agosto. Ribadiamo che anche l’Istituto della Cassa Integrazione Volontaria è stato concesso a questa Azienda come strumento di flessibilità ulteriore, ma neanche questa opportunità ha generato la possibilità di una sola riassunzione dalla Cassa Integrazione.

La caduta drammatica delle ore di volo in operativo riscontrata nel mese di Dicembre e già preventivata per i tre mesi del prossimo anno, porteranno forse il livello di confronto con questa azienda ad un livello mai sostenuto fino ad ora? Questo è stato l’ennesimo interrogativo non raccolto da questa azienda miope che cerca di navigare a vista.
Rimangono ovviamente irrisolti tutti gli altri punti della procedura di raffreddamento dal futuro di Cai Second fino ai famosi posti di riposo dell’A330 che nessuno di noi ha visto migliorati. Inutile parlare di retribuzioni in un’azienda dove si sta cercando di tagliare di tutto e di più………. a breve anche le nostre divise verranno ridotte ad un paio di mutande e un berretto!!!

Roma, 12 dicembre 2011

Segreterie RR.SS.AA.
Personale Navigante di Cabina Alitalia – CAI
UGL TRASPORTI

Turni estendibili personale navigante Alitalia- CAI

December 14th, 2011

Gentili colleghi

Il Dipartimento tecnico della UGL TRASPORTI ha ultimato un lavoro di verifica sulle attuali normative europee e nazionali in riferimento ai criteri utilizzati dalla CAI per la costruzione dI alcuni avvicendamenti di volo.

Ci riferiamo con questo comunicato agli avvicendamenti estendibili che secondo la nostra interpretazione e valutazione non sembrano trovare oggettivi riscontri negli standard imposti dalle normative di riferimento.

Da addetti ai lavori, sappiamo bene cosa vuol dire per un lavoratore sopportare frequenti impieghi in “estensione” e ben conosciamo quali opportunità per i datori di lavoro si creano per effetto di turni costruiti con tali modalità.
Riteniamo sia giunto il tempo di pretendere chiarezza e tentare di arginare l’effetto dilagante di una massiccia presenza di turni pesantissimi.
Abbiamo interessato la massima autorità in materia – l’ENAC – e attendiamo un riscontro.

Per quanto ci riguarda, la tematica avvicendamenti è una materia delicatissima, sicuramente fondamentale nell’operato sindacale del Trasporto Aereo; su questo fronte manterremo sempre la massima attenzione.

Come sempre aperti ai Vostri suggerimenti e al Vostro contributo.

RSA UGL AA/VV
Roma, 13 Dicembre 2011

Spett. ENAC
Viale Castro Pretorio,118
00185 Roma

A puro titolo di esempio si riportano due turni pubblicati per il mese di Dicembre, uno su base Milano e l’altro su base Roma:

1) Inizio servizio 0610 lt con quattro tratte LIN–PMO, PMO-LIN, LIN-NAP, NAP-LIN con arrivo alle 1800 con 11h 50 min di PSV (12h20 inclusi 30 min post flight).
2) Inizio servizio 1030 lt con quattro tratte TUN-FCO, FCO-BRU, BRU-FCO, FCO-CAG con arrivo alle 2225 lt e PSV di 11h55’ min (1225 inclusi 30 min di post flight).

Gli esempi sopracitati non possiedono inoltre le caratteristiche tecniche di un turno esteso che deve avere adeguati periodi di crociera per la riduzione del carico di lavoro e non deve svolgersi in maniera preponderante all’interno di aree terminali ad alta concentrazione di traffico e per tratte ripetitive.

[..omississ..]”…applicabile alle operazioni nelle quali l’allungamento del PSV è mitigato dall’effettiva riduzione del carico di lavoro durante il volo, in considerazione dei benefici che derivano dalle avanzate prestazioni dei sistemi automatici installati a bordo dei velivoli. Ciò è possibile quando i predetti sistemi automatici possono essere sfruttati nel corso di estesi periodi di crociera, mentre i suddetti benefici perdono di significato in operazioni dove le altre fasi del volo (preparazione del volo ,decollo, salita, discesa. avvicinamento ed atterraggio) sono prevalenti e sono svolte generalmente in aree di traffico congestionato e per tratte ripetitive.” [..omississ..].

Risulta evidente che la mancanza di tali peculiarità rende i suddetti turni non suscettibili di estendibilità, e considerate le pesanti ricadute in termini di fatica operazionale del personale navigante siamo a sollecitare un Vostro intervento per una corretta interpretazione e relativa applicazione della normativa vigente.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

UGL TRASPORTO AEREO

Sciopero Generale di tre ore proclamato dalla UGL per il giorno 12 dicembre 2011

December 13th, 2011

La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo Sciopero Generale di tre ore, a fine turno, proclamato dalla Confederazione UGL per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore privato, per la giornata del 12 dicembre 2011.

Condividendo tutti i motivi alla base della proclamazione dello sciopero generale, effettuata per richiamare l’attenzione sulle ripercussioni che produrrebbe la manovra finanziaria, sulle fasce deboli della popolazione, l’UGL Trasporti ritiene indispensabile ricondurre la traiettoria della predetta manovra nell’alveo di un’azione di maggiore equità sociale, per la crescita economica del Paese, per il lavoro e l’occupazione.

In considerazione delle disposizioni vigenti in materia di diritto di sciopero, cui sono sottoposte le attività di partecipazione allo sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori delle attività di cui alla legge 146/90 e successive integrazioni e modificazioni, inerente le diverse regolamentazioni sul diritto di sciopero, vengono di seguito esplicitate le procedure attuative specifiche.

Sono esclusi dallo sciopero del giorno 12 dicembre 2011:
_ Trasporto Aereo (Compagnie Aeree, Aeroporti, Enav)
_ Trasporto Pubblico Locale
_ Trasporto Ferroviario e Attività Ferroviario e di supporto
_ Trasporto Marittimo – Rimorchiatori
_ Soccorso Stradale e Anas

Partecipano allo sciopero:
_ Porti (esclusi i servizi di assistenza dei passeggeri, animali vivi, controllo merci pericolose e
merci deperibili)
_ Autostrade (escluso il personale delle attività di assistenza e soccorso sottoposte alla legge
sullo sciopero)
_ Autonoleggio (esclusi i servizi scuolabus, accompagnamento casa/lavoro e casa/caserma)
_ Trasporto Merci e Logistica
_ Autoscuole e pratiche automobilistiche
_ Trasporti Funebri
_ Impianti a Fune

Infine, l’articolazione delle modalità e dei tempi, finalizzati a favorire la partecipazione alle manifestazioni decise territorialmente, saranno regolate a livello locale.

Il Segretario Nazionale
Fabio Milloch