Contestazioni disciplinari:
con quale criterio?
chi paga le spese?
Negli ultimi tempi abbiamo monitorato una anomala recrudescenza del fenomeno connesso alle contestazioni disciplinari riferite alla categoria AA/VV.
In particolare abbiamo registrato un incremento di questo fenomeno su questioni collegate all’assenza dal lavoro in caso di malattia.
Parliamo quindi di fatti collegati al rapporto di lavoro, che di lavoro secondo noi hanno ben poco a che fare e senza esagerare racchiudono in se fatti a dir poco incredibili.
Ci riferiamo a contestazioni “elaborate” su presupposti che non hanno nulla di giuridico ma solo “..azioni del lavoratore tali da indurre perplessità..”
La stragrande maggioranza delle contestazioni sono riferite alla malattia del PNC e a prescindere dai casi di assenza alla visita fiscale, sono state irrorate contestazioni di addebito a colleghi che hanno aperto malattia a seguito di una preventiva comunicazione aziendale di assegnazione di una attività su riserva o di altra attività connessa al proprio turno che si è trovata “parallela” alla conseguente malattia.
Abbiamo inoltre riscontrato casi nei quali la comunicazione di malattia era “a cavallo” di precedenti richieste di variazione turno inoltrate e purtroppo sfortunatamente coincidente allo stato di infermità successivamente intervenuto.
In generale questi casi, così come si presentano, dimostrano chiaramente che è in atto un’azione aziendale di “attacco” estremamente radicale su tutto ciò che inficia la normale attività di lavoro e che è riconducibile alla malattia del PNC, colpendo chi purtroppo si è trovato nelle condizioni di infermità.
La finalità è probabilmente quella di dare un segnale di forza che secondo noi, non paga ma al contrario allontana sempre di più il lavoratore dall’azienda.
Come UGL, ribadiamo con fermezza che la malattia è un istituto giuridico perfettamente regolamentato dalle leggi vigenti e dal contratto di lavoro, non suscettibile di “arbitrarie valutazioni aggiuntive ” e quindi nessuno la può ridurre a valenza di strumento da utilizzare contro il lavoratore.
Tutti i casi che abbiamo gestito direttamente sono stati risolti positivamente presso il Ministero del Lavoro a dimostrazione della buona fede, della validità della certificazione medica e soprattutto del buon operato dei colleghi che hanno rispettato il contratto di lavoro.
Vogliamo inoltre socializzare una riflessione che marginale non è:
il ricorso presso il Ministero del Lavoro racchiude in se un costo, che secondo la normativa del codice di procedura civile, deve essere suddiviso tra il lavoratore e l’azienda.
Sino a tutto il periodo Alitalia, in caso di applicazione della procedura prevista dall’art. 7 della legge 300/70 e quindi in caso di ricorso all’Ispettorato del Lavoro la quota era per consuetudine totalmente in carico all’azienda che di fatto rappresentava la parte “più forte” del rapporto.
Da quando è subentrata CAI, al contrario, viene regolarmente addebitato ai lavoratori che richiedono l’attivazione del percorso di tutela Ministeriale, il costo del 50% delle spese pari a circa 120 euro.
Il lavoratore quindi, dovendosi difendere da una contestazione “fondata sul nulla” e peraltro completamente annullata in sede di Arbitrato, deve altresì sopportare un ulteriore danno oltre alla beffa di una contestazione che di certo non avrebbe mai dovuto ricevere.
La nostra Organizzazione Sindacale sta attivando iniziative legali per verificare la possibilità, in caso di annullamento della contestazione, di poter addebitare il costo dell’intero processo arbitrale in capo alla società.
Per quanto concerne l’operato aziendale, auspichiamo una inversione di tendenza affinchè il fenomeno sanzionatorio, possa essere ricondotto nell’alveo della fisiologica percentuale tralasciando inoltre gli aspetti collegati alla malattia laddove la stessa sia adeguatamente giustificata.
Vi terremo informati.